A seguito delle numerose richieste di chiarimenti circa la compatibilità della frequenza dei TFA/PAS, in concomitanza con altri percorsi di laurea ordinari o con i percorsi volti all'acquisizione della specializzazione sul sostegno,
si fa sapere che l'amministrazione ha ribadito, all'interno delle memorie difensive depositate presso il TAR e il Consiglio di Stato avverso i ricorsi per l'impugnazione del DM 249/2010 presentati da Adida e da altre sigle sindacali (ricorsi TFA), che
tali percorsi non devono intendersi quali "percorsi universitari ordinari".
La logica conseguenza di tali affermazioni è che la frequenza dei percorsi a numero chiuso di durata annuale istituiti attraverso l'emanazione del DM 249/2010, ovvero dei TFA, PAS, Clil, corsi per l'acquisizione della Specializzazione sul sostegno, non solo risulta compatibile con la frequenza di un qualsiasi corso di laurea, ma che
nessuna limitazione può essere imposta circa il numero di tali percorsi frequentati in contemporanea.
Alcuni chiarimenti e curiosità...
Tra le numerose censure sollevate all’interno del ricorso TFA, ve ne figurava una in particolare inerente la violazione della L. 264/1999, secondo cui i soli percorsi universitari che potevano essere istituiti a numero chiuso erano quelli elencati all’art. 1 di tale norma e fra di essi non vi figuravano né i TFA e nemmeno le altre tipologie di percorsi a numero chiuso istituiti con l’emanazione del DM 249/2010, che si trovavano quindi apparentemente in contrasto con la citata normativa.
L’amministrazione al fine di difendersi da tale censura, ha quindi ribadito nelle proprie memorie che tali percorsi non debbono intendersi quali corsi universitatari veri e propri, al fine di dimostrare l’estraneità dell’applicazione di tale legge.
Ne consegue che qualora il MIUR o le Università volessero impedire a qualsiasi soggetto di poter frequentare i percorsi previsti dal DM 249/2010 in contemporanea con un qualsiasi altro percorso universitario, o con altri percorsi istituiti dallo stesso DM 249/2010 (TFA/PAS, Corsi di specializzazione sul sostegno, CLIL), automaticamente scatterebbe la violazione della Legge 264/1999, e di conseguenza risulterebbe illegittima l’istituzione del numero chiuso all’interno dei TFA, dei Corsi per l’acquisizione della specializzazione sul sostegno e dei corsi CLIL.
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