| cari colleghi mi allaccio a questo topic per farmi presente anche la mia situazione per la vecchia laurea conseguita presso l'Acc. di belle arti visto che si parla anche di 4 anni se non ricordo male...ecco cosa diceva la nuova riforma che regolava le vecchie Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
Legge 21 dicembre 1999, n.508 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2
Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. (Finalità della legge)
1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
Art. 4. (Validità dei diplomi)
1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).
credo che questo passaggio possa essere utile per il ricorso che Adida sta portanto avanti.
Edited by artex - 5/2/2011, 11:33
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