CITAZIONE (skizzoblack @ 26/7/2012, 15:25)
Grazie simonec. !!l'ultima domanda visto che 6 ferrato sicuramente più di me... ma non è che l'udienza può avere risvolti positivi e poi la "sentenza" ultima l'opposto??
a questa domanda non posso risponderti...però dovremmo essere a questo punto del processo al tar...se poi c'è qualche collega che insegna diritto (amministrativo magari) e volesse contribuire o apportare correzioni ne sarei grato
nell'udienza di oggi è molto probabile che
"Il giudice che si interessa della relazione, espone i fatti e i motivi di diritto che risultano dal ricorso, ed eventualmente dal controricorso e dalle memorie delle parti.
Le parti sono quindi invitate, tramite i loro avvocati, a svolgere il loro assunto. In generale non sono ammesse repliche. L’udienza di trattazione è del ricorso è pubblica. L’eccezione è rappresentata dal procedimento in Camera di Consiglio, in base ai casi previsti dall’art.27 della legge Tar e altri casi introdotti con la riforma della legge 205/2000".
mentre questa parte non credo che si svolgerà oggi
"La Decisione del ricorso
Una volta ultimata la fase di trattazione della causa, i giudici si riuniscono in camera di Consiglio per deliberare a maggioranza assoluta.
Le decisione può essere definitiva, se definisce il giudizio mentre può essere interlocutoria, quando si limita a risolvere un incidente, a ordinare presentazione di un documento o la formazione di un mezzo istruttorio.
La decisione del Tar, deve contenere i seguenti elementi:
1. indicazione delle parti e dei loro avvocati
2. il tenore della domanda
3. esposizione dei motivi di fatto e di diritto
4. dispositivo (parte precettiva della decisione)
5. ordine affinchè sia eseguita dall’autorità amministrativa interessata
6. indicazione della data
7. sottoscrizione del giudice
Si possono avere sentenze di rito o di merito: le prime sono decisioni che incidono sulle questioni pregiudiziali, presupposti dell’azione e sule condizioni dell’azione. Quelle di merito accerteranno se sussistano o meno i vizi dedotti in giudizio. Le sentenze del Tar fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.): i loro effetti non si estendono quindi al di là del ricorrente, amministrazione resistente, contro interessati ed eventuali interventori. Inoltre le sentenze del Tar sono esecutive e, anche se non ancora passate in giudicato, possono essere portate a esecuzione con una procedura simile al giudizio per l’esecuzione del giudicato (ex art.10 legge 205/2000)".