| riporto qui il post di Francesca nell'altra discussione, i commenti sono graditi in questa sezione
qui due righe di sintesi alla riunione che abbiamo tenuto oggi con uno dei legali che seguirà il ricorso. Molto schematicamente, ci è stato fatto sapere che le censure e le criticità del decreto sono molto numerose e tutt'altro che infondate, ma quanto mai reali e concrete.
Riguardo le possibilità di vincita del ricorso, ci ha fatto sapere che le sue perplessità non erano tanto sulle motivazioni del ricorso stesso, ma piuttosto sull'enorme portata che una vittoria avrebbe potuto avere. In particolare il suo timore era di trovarsi di fronte ad un giudice alquanto filogovernativo che non avesse il coraggio di prendere le decisioni necessarie/opportune.
Anche qual'ora si vincesse comunqque il ricorso, i problemi non finirebbero cmq. qua. Adida ricorrerà per l'ottenimento di tutti gli obiettivi qua sotto elencati e per altri ancora che elencheremo in un documento che emaneremo a breve (non chiedeteci quando...):
1. Riconoscere il diritto del ricorrente all’accesso diretto ai corsi abilitanti/TFA previsti dallo schema di regolamento sulla formazione iniziale docenti. Secondo la normativa vigente, infatti, per „salire in cattedra‟, o se si preferisce, per esercitare la professione di docente, è indispensabile possedere tutti i requisiti curriculari previsti dal vigente regolamento (diplomi e/o lauree a seconda degli insegnamenti, con un preciso piano di studi), ma non l’abilitazione. Sarebbe pertanto irrazionale riconoscere ai possessori di titoli compatibili all’accesso alle Graduatorie d’Istituto l’idoneità allo svolgimento della professione docente e la non idoneità di quest’ultimi alla frequenza di un corso universitario che permetta ad essi il completamento della loro formazione. Va inoltre precisato che l’istituzione del numero chiuso per l’accesso ai suddetti corsi, non premierebbe la meritocrazia, ma semplicemente obbligherebbe le scuole a continuare ad avvalersi di personale non abilitato e violando al contempo l’art. 36 della Cost. (Diritto alla formazione per il lavoratore) e la direttiva europea 70/1999. 2. Riconoscere il valore abilitante del diploma d’istituto e di scuola Magistrale all’insegnamento nelle scuole primarie e dell’infanzia. 3. Riconoscere il valore formativo e abilitante di un’esperienza professionale di almeno tre anni, in accordo con le linee guida tracciate dalla direttiva europea 36/2005 e del decreto attuativo 206/2007. 4. Riconoscere il diritto di accesso diretto del ricorrente ai corsi di specializzazione sul sostegno e per il perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL). 5. Riconoscere l’illegittimità della norma finanziaria prevista all’art. 16 del succitato regolamento che impone agli studenti che si iscriveranno ai corsi previsti dallo Schema di Decreto sulla Formazione Iniziale Docenti il pagamento in toto di tutte le spese di frequenza e allestimento dei corsi in oggetto. Il DPR 306/97 recita infatti che “la contribuzione studentesca nei corsi universitari ordinari non può eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato.” I docenti in servizio presso un qualsiasi istituto Statale e/o Paritario dovranno vedersi inoltre garantiti i diritti sanciti dal vigente CCNL il quale al capo VI non solo ribadisce il diritto alla formazione, ma impone al datore di lavoro (Statale o Privato che sia) il pagamento di tutte le spese sostenute dal docente per la frequenza del corso e sancisce inoltre che “Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”. In accordo con l’art. 51 comma 1 della Cost., gli studenti indigenti dovranno inoltre godere dei necessari sostegni economici volti a permettere loro la frequenza dei succitati corsi. 6. Riconoscere l’illegittimità degli obblighi di frequenza imposti indiscriminatamente a chiunque o in alternativa richiesta di elaborazione di strategie tali da permettere a tutti gli studenti lavoratori (docenti e no) di poter conseguire l’abilitazione all’insegnamento senza sopprimere o rallentare la propria attività lavorativa.
ECC...
Ma il riconoscimento di tutti i nostri diritti non ci porterà probabilmente ne all'accesso diretto ai TFA, ne ad ottenere ciò che abbiamo richiesto... "il decreto è troppo sgangherato", è infatti quello che ci ha detto l'avvocato e molto probabilmente il risultato non sarà l'ottenimento diretto di questo obiettivi, ma la dichiarazione di incostituzionalità e l'abrogazione del decreto stesso.
A questo punto immagino che chiunque si domanderà perché ricorrere, avevamo una strada "sgangherata" e ricorrendo ce la vedercela sbarrare del tutto. Questi saranno comunque i benefici.
1. La sentenza che eventualmente abrogasse il decreto dovrà essere motivata (<i>esiste comq. una possibilità seppur limitata che il ricorso si vinca senza ottenerne al contempo l'abrogazione/i>). I principi e le motivazioni sanciti dal giudice dovranno essere presi in considerazioni dai politici nell'emanazione di un nuovo decreto per la formazione e/o di un corso per l'abilitazione riservata ai docenti con servizio e comunque nell'emanazione di un qualsiasi altro atto amministrativo. Detto in altre parole, non potranno più ignorare i diritti che abbiamo e questa sentenza sarà ovunque impugnabile per vederci rispettati.
2. Chi cmq. si preoccupa di rischiare di rimanere ancora a lungo senza abilitazione per anni, potrà consolarsi con il risarcimento che chiederemo nel ricorso stesso. L'avvocato ci ha fatto sapere che in caso di vittoria, orientativamente, la cifra risarcita ad ogni ricorrente si aggirerà tra i 10.000 e i 50.000 €.
Nei prossimi gg. stenderemo un rapporto più dettagliato sulla questione. Il prossimo incontro con i legali sarà Sabato prossimo. per allora la questione sarà chiara e cristillana.
Intanto faccio sapere che i requisti per poter ricorrere sono aver insegnato almeno un gg., nn importa se presso scuole statali, paritarie, private, per la propria classe di concorso o per altre, e/o anche in corsi universitari.
Riguardo la tempistica, faccio sapere che l'avv. ci ha consigliato di andare direttamente al merito, in questo modo si avrebbe la speranza di concludere il tutto in tempi brevi (6 mesi c.a.), quindi entro il mese di settembre, prima che partano eventuali bandi.
faccio presente che chi non ricorre e dovesse vedersi abrogato il decreto NON avrà benefici, mentre chi ricorre si vedrà eventualmente riconosciuto il risarcimento per il mancato diritto alla formazione,. Faccio anche presente a tutti quelli che pensano che così facendo gli annulliamo la carriera, che il decreto stesso NON garantisce nè l'indizione di bandi nè soprattutto l'indizione di bandi per le specifiche classi di concorso: se al ministero non interessa, anche con il decreto NESSUNO si abilirta. Nelle nostre intenzioni c'è invece un qualcosa che ci permetta TUTTI di avere e il titolo abilitante (per via giudiziaria o accademica) e il posto di lavoro (idem). E faccio anche presente che non siamo noi a non richiedere l'accesso, è la giurisprudenza che impone certe soluzioni
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